Ex Ilva, il tribunale di Milano rigetta l’istanza di Acciaierie d’Italia contro l’amministrazione straordinaria

La Redazione

Il Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza di Acciaierie d’Italia contro l’amministrazione straordinaria e per l’avvio della composizione negoziata. Il giudice dichiara inoltre “manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale”, che i legali di Adi avevano sollevato in ordine al decreto dello scorso anno sulla parte che riguarda l’amministrazione straordinaria. 

“L’inibitoria sollecitata da AdI nei confronti di Invitalia” consisterebbe nell’impartirle un ordine di divieto “di presentare al Ministro delle Imprese l’emissione del provvedimento di apertura dell’amministrazione straordinaria”. Ma “dalla mera presentazione di tale istanza quale esercizio di un potere-dovere sollecitatorio, non e’ configurabile, neanche in astratto, un pregiudizio diretto ed immediato”. Lo dice il giudice del Tribunale di Milano, Francesco Pipicelli. L’istanza di Acciaierie d’Italia era finalizzata alla “conferma delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari”. Cio’ per impedire l’amministrazione straordinaria della societa’, che il Governo ha messo in cantiere con due decreti legge, e consentire invece in alternativa la composizione negoziata della crisi attraverso la procedura instaurata alla Camera di Commercio. Il giudice afferma che il fatto che Invitalia, azionista pubblico di minoranza di Acciaierie, si rivolga al Mimit chiedendo l’amministrazione straordinaria per Acciaierie, l’ex Ilva, non determina “automaticita’” e “immediatezza dell’apertura di una procedura liquidatoria o della stessa A.S. (che non ha finalita’ liquidatoria ma di recupero della vitalita’ dei complessi aziendali)”. Quindi, scrive il giudice, “non e’ configurabile, neanche in astratto, un pregiudizio diretto ed immediato”. Il giudice osserva che la “misura inibitoria richiesta nei confronti di Invitalia sarebbe volta, infatti, a impedire a quest’ultima di presentare istanza di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria”. Ma, si argomenta nell’ordinanza, a Invitalia si “attribuisce unicamente la legittimazione a presentare un’istanza al Ministero competente, tale segnalazione o sollecitazione dovra’ poi essere valutata dalla Pubblica Amministrazione, chiamata a riscontrare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione della società all’amministrazione straordinaria. Il potere-dovere di Invitalia, dunque, si riduce alla possibilita’ di avviare un procedimento all’esito del quale l’autorita’ amministrativa valuta discrezionalmente la sussistenza dei presupposti per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria”.
Per il giudice Pipicelli non esiste “alcuna possibilita’ “anticipata” per l’A.G. di ingerirsi o inibire in via anticipata relative valutazioni, prevedendosi un controllo solo successivo, peraltro attribuito al Tribunale in composizione collegiale, in
ordine al riscontro o meno dello stato di insolvenza”. E quindi, si afferma, “non avendo Invitalia il potere autonomo di disporre l’apertura della A.S., non e’ dall’istanza eventualmente presentata che potrebbe in astratto discendere alcuna concreta conseguenza ritenuta dannosa per AdI. La stessa prospettazione di parte ricorrente appare dunque priva di concludenza ed efficacia” evidenzia il magistrato.

Stefania Losito

Fonte Radio Norba

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