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Sostenibilità. Ridettate le regole contro il commercio sleale

di Mariella TrapaniOttobre 9, 2026  |  3 min di lettura

Basta marketing fai-da-te e non dimostrabile: abolite dalle etichette dei prodotti espressioni come “Green” o “Eco” senza prove.

Riformulate parti fondamentali del Codice del Consumo (D.lgs. 206/05): il testo unico che regola i rapporti tra chi vende e chi acquista. Le aziende non potranno più riportare parole come “ecologico”, “naturale”, “bio”, “amico dell’ambiente”, “eco-friendly” e similari nei packaging, sulle etichette o nelle pubblicità dei prodotti in vendita, a meno che queste non abbiano una documentazione tecnica verificabile che ne attesti un’eccellenza riconosciuta nelle prestazioni ambientali.

Le stesse etichette di sostenibilità – come quelle raffiguranti il marchio Ecolabel UE (il logo ufficiale e comunitario di qualità ecologica) – non potranno più essere autodichiarate dall’azienda intestataria, ma dovranno essere autorizzate da un ente esterno tramite certificazioni verificate.

Il D.Lgs. 30/2026, in riferimento alla Direttiva europea EmpCo 2024/825 che va a riscrivere in modo importante parti del Codice del Consumo italiano, considera da ora ogni messaggio ambientale rivolto ai consumatori che non sia dimostrabile come una pratica commerciale scorretta, sanzionabile. L’EmpCo (letteralmente “Empowering Consumers for the Green Transition“) nasce proprio per regolamentare la comunicazione relativa all’ambiente da parte delle imprese, con lo scopo di proteggere la categoria dei consumatori dalla pratica diffusa del falso rispetto dell’ambiente.

La normativa non prevede alcuna finestra di smaltimento per l’involucro di un prodotto già stampato con claim ora vietati: eventuali ritiri e sanzioni andranno ad applicarsi anche sui materiali già in circolazione e disponibili in commercio da prima dell’approvazione della misura.

Sono previste multe per chi non si adegua. L’Autorità Antitrust – il Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – ha stabilito sanzioni che vanno da 5 mila a 10 milioni di euro, con un tetto che può arrivare al 4% del fatturato annuo per le violazioni più diffuse. Colossi dell’e-commerce (commercio elettronico) come Shein e GLS hanno subìto nei mesi scorsi multe che si aggirano rispettivamente a un milione di euro e 8 milioni di euro, per aver immesso sul mercato claim ambientali privi di fondamento.

I claim, nel linguaggio commerciale, non sono altro che gli slogan pubblicitari, i messaggi promozionali, i reclami o le tipiche frasi ad effetto nel marketing.

Non sarà più possibile, pertanto, ricorrere all’uso di richiami e motti generici nelle confezioni dei prodotti che non presentino evidenze chiare e scientifiche. Imposto dunque un argine al dilagare delle operazioni di marketing ingannevoli e fittizie, come quelle dell’ecologismo di facciata (greenwashing) e dell’impegno sociale di facciata (social washing). Per la prima volta, le due scorrette pratiche di vendita si vedono equiparate sul piano normativo, poiché inducono entrambe il consumatore in errore. La misura considera infatti il greenwashing come falsa dichiarazione ambientale e il social washing come falsa dichiarazione sociale.

Il Decreto è in continuo aggiornamento e ha presentato più volte delle modifiche nel corso dell’anno 2026. Le politiche verdi – i programmi ambientali ed ecologisti – tornano in primo piano nelle agende dei governi europei, a favore di uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Mariella Trapani

Autore su Stranifatti.it. Fatti, storie e persone raccontati con attenzione al territorio.

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